VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Ai fini dell’allineamento ai requisiti del Titolo III Capo I del D.Lgs. 81/08 la divisione offre il supporto al datore di lavoro per l’effettuazione delle seguenti verifiche.

SERVIZI OFFERTI

VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE  (Art. 71 comma 11 D.Lgs. n°81/2008)

In collaborazione con Organismo Abilitato ai sensi del DM 11/04/2011 offriamo il servizio di verifica periodica di legge in supporto all’INAIL per le prime verifiche e ASL/ARPA per le verifiche successive.

SANZIONE: ammenda da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro ed il dirigente.

VERIFICA RISPONDENZA AI REQUISITI DI SICUREZZA ALLEGATO V D.Lgs. n°81/2008 (Art. 70 comma 2 D.Lgs. n°81/2008)

Le attrezzature di lavoro non CE (antecedenti il 1996, ascensori da cantiere e piattaforme di trasporto) devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V.

SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.

VERIFICA RISPONDENZA AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA MACCHINE (Art. 70 comma 1 D.Lgs. n°81/2008)

Le attrezzature di lavoro CE devono essere conformi ai requisiti della Direttiva Macchine e devono essere oggetto di aggiornamento ai fini della sicurezza sulla base dei progressi della scienza e della tecnica.

SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro ed il dirigente.

VERIFICA CORRETTA INSTALLAZIONE  (Art. 71 comma 8 D.Lgs. n°81/2008)

Le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, devono essere sottoposte ad:

  • un controllo iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in esercizio;
  • un controllo dopo ogni montaggio, al fine di assicurarne la corretta installazione ed il buon funzionamento.

CONTROLLI PERIODICI E STRAORDINARI  (Art. 71 comma 8 D.Lgs. n°81/2008)

Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte a:

  • controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite nelle istruzioni per l’uso o dalle norme di buona tecnica o dai codici di buona prassi;
  • controllo straordinari ogni volta che intervengano eventi eccezionali quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
  • indagine supplementare approfondita

Tali controlli devono essere:

  • Effettuati da persona competente 
    SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro ed il dirigente.
  • Riportati per iscritto e quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza.
    SANZIONE: ammenda da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro ed il dirigente.

L’indagine supplementare approfondita consiste nel sottoporre le attrezzature, secondo periodicità dettata dalle norme tecniche (ISO 9927-3:2005), ad indagini al fine di:

  • individuare vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura;
  • stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Tali indagini possono richiedere l’utilizzo di analisi magnetoscopiche o liquidi penetranti. 

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