APPARECCHI IN PRESSIONE

Consulenza per l’adeguamento ai requisiti di legge

RIQUALIFICAZIONE

Inquadramento secondo normativa applicabile (DM 329/04, dir. PED, ecc.) al fine di determinare:

  • l’obbligo della messa in servizio INAIL;
  • l’obbligo e la periodicità delle relative verifiche periodiche secondo DM 11/04/2011;
  • la rispondenza alla normativa applicabile e le indicazioni per l’adeguamento;
  • gli adempimenti necessari per l’adeguamento/denuncia (progettazione, interventi, controlli non distruttivi, ecc.).

PRATICHE INAIL- VERIFICHE DI MESSA IN SERVIZIO

Predisposizione della documentazione per la denuncia e la domanda di verifica di messa in servizio INAIL di tutte le attrezzature in pressione soggette ed in particolare:

  • progetto secondo DM 1/12/75 per le centrali termiche oltre 35 kW;
  •  relazione tecnica e controlli non distruttivi per denuncia tubazioni già messe in servizio alla data del 29/5/2002. (Termine ultimo per la denuncia scaduto il 30/11/2008).
  •  relazione tecnica e schemi funzionali attrezzature soggette alla denuncia secondo art. 4 del DM 329/04.

INSIEMI PED

Ai sensi dell’art. 5 del DM 329/04,  in alternativa alla verifica di messa in servizio INAIL può essere effettuata direttamente la denuncia di messa in servizio se le apparecchiature vengono certificate CE come insieme PED da parte di Organismo Notificato.

Si ricorda che in caso contrario, l’utilizzatore non può mettere in funzione l’attrezzatura se non dopo  verifica di messa in servizio da parte di INAIL anche se ne ha effettuato richiesta ma non è stata mai evasa, con tutte le responsabilità in caso di incidente.

Per la certificazione degli insiemi PED, viene offerto il servizio di redazione del fascicolo tecnico e l’assistenza durante la pratica di Certificazione da parte di Organismo Notificato.

VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE 
(ART. 71 COMMA 11 D.LGS. N°81/2008)

In collaborazione con Organismo Abilitato ai sensi del DM 11/04/2011 viene offerto il servizio di verifica periodica di legge per le prime verifiche e  per le verifiche successive.

SANZIONE: ammenda da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro ed il dirigente.

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