Adeguamento Macchine e Attrezzature
Titolo III D.Lgs. 81/08
Attrezzature di lavoro NON MARCATE CE
La verifica della conformità delle macchine non marcate CE costituisce un obbligo a carico del datore di lavoro, chiaramente indicato nell’art. 70 comma 2 del Titolo III del D.Lgs81/08.
In particolare, per tali macchine è richiesta la verifica della conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato V del D.Lgs.81/08. Tale attività richiede specifiche conoscenze e competenze, anche relativamente alle normative tecniche applicabili.
A seguito dell’analisi di conformità della macchina viene fornito il servizio di progettazione degli eventuali interventi di adeguamento.
In particolare il servizio proposto prevede:
- esame tecnico e funzionale dell’attrezzatura;
- verifica del rispetto dei requisiti minimi di cui all’all. V e delle misure di cui all’all. VI del D.Lgs.81/08 sulla base delle soluzioni tecniche fornite dalle norme applicabili;
- relazione sulle non conformità riscontrate con indicazione dei lavori eventuali di adeguamento;
- assistenza alla/e ditta/e esecutrice degli eventuali lavori di adeguamento;
- a lavori eseguiti certificazione della macchina ai requisiti minimi di cui all’all. V e VI del D.Lgs.81/08;
- redazione di note informative per l’uso ai fini della informazione e formazione del personale e gestione dei rischi residui.
Attrezzature di lavoro MARCATE CE
Anche per le attrezzature marcate CE, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee applicabili dal fabbricante ai sensi dell’art. 71 comma 5 del D.Lgs. 81/08.
SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.
