INDAGINI SUPPLEMENTARI APPARECCHI SOLLEVAMENTO

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro prima di richiedere la verifica periodica ASL/ARPA, ha l’obbligo (par. 3.2.3 – All. II – DM 11/04/2011) di sottoporre gli apparecchi di sollevamento con oltre 20 anni, di seguito elencati, ad indagine supplementare:

  • Gru mobili: gru su autocarro, autogru, carrello semovente a braccio telescopico con gancio;
  • Gru trasferibili: gru a torre;
  • Ponti mobili sviluppabili su carro (piattaforme aeree).
Indagine supplementare

IN COSA CONSISTE

L’indagine supplementare, anche detta indagine strutturale o decennale, è un esame approfondito da parte di un ingegnere esperto con il fine di:

  • stabilire i cicli di vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza.
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EOS srl con il proprio staff tecnico è in grado di fornire tale servizio
su tutto il territorio nazionale.

Per informazioni e chiarimentiIng. Maurizio Romano

maurizio.romano@eosconsulting.it – Tel. 06 95270516 Cell. 320 0205253

Decennale o Ventennale?

Una precisazione è d’obbligo: il termine dei 20 anni deve intendersi solo come limite ultimo oltre il quale l’ispettore ASL/ARPA/Soggetto Privato Abilitato non può più effettuare le verifiche di legge sulle tipologie di apparecchi sopra indicate in assenza della indagine supplementare.

Il datore di lavoro, viceversa, ha l’obbligo sanzionabile ai sensi dell’art. 71 c. 8 D.Lgs. 81/08, di far effettuare tali indagini anche per tutte le altre tipologie di apparecchi di sollevamento (carriponte, gru a bandiera, ecc.) e con tempistiche che generalmente variano da 10 a 20 anni e comunque ogni volta che risulta necessario considerando:

  • la frequenza indicata nelle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante;
  • la frequenza indicata nelle pertinenti norme tecniche di riferimento;
  • lo stato di conservazione e l’utilizzo effettuato.

Sanzione prevista: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro ed il dirigente.

Nelle istruzioni per l’uso, infatti, il fabbricante spesso indica di effettuare l’indagine ogni 10 anni (decennale). In assenza di tale verifica decade ogni responsabilità attribuibile al fabbricante stesso per cedimenti, incidenti, ecc. ed aggravando la posizione datore di lavoro.

Per quanto riguarda le norme tecniche, la UNI ISO 9927-1 al punto 4.7 e la ISO 12482-1 al punto 6.2 impongono che tali indagini approfondite vengano effettuate:

  • quando si manifesta un incremento della frequenza dei difetti rilevati;
  • quando a seguito di interventi manutentivi regolari si riscontra un significante deterioramento della macchina;

ed in ogni caso:

  • non oltre i 10 anni per le gru a torre e le gru mobili;
  • non oltre i 20 anni per le restanti.;

Per quanto riguarda l’uso dell’apparecchio, in sede contrattuale viene definito con il costruttore un utilizzo previsto cui discende un numero di cicli di vita di progetto. Se si è prossimi al raggiungimento di tale limite l’indagine va comunque effettuata anche prima dei 10 o dei 20 anni.

Rimane comunque il fatto che in sede di verifica ASL/ARPA/Soggetto Privato Abilitato, l’ispettore possa richiedere tale indagine a prescindere dall’età dell’attrezzatura nel caso che le condizioni di conservazione non siano soddisfacenti. 

In dettaglio:

  • verifica della documentazione presente: libretto ENPI/ISPESL, istruzioni uso e manutenzione, schemi impianti, ecc.;
  • valutazione (o in caso di assenza, assistenza alla compilazione) del registro di controllo dove annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventi eccezionali, ecc. (art. 71 commi 4 e 9 D.Lgs. n.81/2008);
  • esami visivi sulla struttura al fine di evidenziarne i danneggiamenti dovuti a fatica, usura, corrosione, ecc.;
  • esecuzione di eventuali controlli non distruttivi (magnetoscopie e/o liquidi penetranti) da parte di tecnico II Livello ai sensi della UNI EN 473, al fine di indagare sull’effettivo stato della carpenteria metallica e sulla presenza difetti nelle saldature e membrature anche sub superficiali, difetti nei collegamenti bullonati, ecc.;
  • valutazione storico-statistica dei cicli di sollevamento in relazione al servizio effettuato nel corso della vita dell’apparecchio (dati da desumere con l’utente);
  • redazione perizia tecnica sullo stato della macchina con calcolo della vita residua secondo UNI 9927-1:1997 e normativa tecnica applicabile con indicazione delle eventuali non conformità ed interventi da effettuare.

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